MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle legge 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, possono iscriversi, dal primo aprile al 31 luglio 2013, negli elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

1. cittadinanza italiana;

2. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

3. licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;

4. licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare :

a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o

addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche

se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale, 25 marzo 2013

Il Sindaco

f.to: dr. Giuseppe Morello *

* Firma omessa ai sensi dell'art.3 del d.Lgs. n. 39/1993.

 

 

 


modello domanda iscrizione.rtf