AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
iscrizione negli elenchi comunali
IL SINDACO
Visto l’art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle legge 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;
RENDE NOTO
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.12, possono iscriversi, dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 31 luglio 2015, negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare :
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche
se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Naro, 17/04/2015
Il Sindaco
f.to: dr. Calogero Cremona *
AVVISO per la presentazione istanza iscrizione giudici popolari.pdf