Città di Naro

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Criteri e modalità


Criteri e modalità

Riferimenti normativi:

Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

 

 

I criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziarie e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono stabiliti dall’apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 7/10/1993, il cui testo si riporta a seguire:

 

CAPO 1

NORME GENERALI

 

Art.1

Oggetto

 

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell’art. 13 della L.R. 30/04/1991 n° 10  disciplinando i criteri e le modalità della concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi ed ausili finanziari,nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici o privati.

 

Art.2

Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici.

 

1. La Giunta Comunale delibera previo parere obbligatorio della commissione consultiva sui benefici fra soggetti residenti nel Comune di Naro od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici. La Commissione consultiva formata da cinque membri esterni al Consiglio Comunale determinati da gruppi politici, con soggetti esterni, ad  essi, con durata di anni quattro, nominati dal Sindaco su segnalazione degli stessi gruppi.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l’attività svolta risulti di particolare interesse per la promozione dell’immagine della città.

 

Art. 3

Campo di Applicazione

 

1.Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell’ambito dei seguenti servizi e/o area di attività:

-           PUBBLICA ISTRUZIONE;

-           ATTIVITA’ RICREATIVE;

-           INFORMAZIONI,STAMPA E RADIOTELEVISIONI;

-           ASSISTENZA;

-           SERVIZI SOCIALI;

2.Per i settori dell’assistenza e dei servizi sociali oltre alle disposizioni di cui al presente Capo,si applicano specificatamente anche quelle convenute nel successivo capitolo 4°

 

Capo 2

BENEFICI A PERSONE ENTI ED ASSOCIAZIONI

 

Art.4

Benefici ordinari procedura

 

1. Ad Enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria. a condizioni che:

a) l’attività istituzionale perseguita sia senza fini di lucro e risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti.

b) gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di Agosto di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l' anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera(a) e con un documento Illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato  e dei risultati conseguenti;

c)nella  domanda di cui sub (a) siano indicati eventuali contributi  da altre fonti e la dichiarazione e i mezzi finanziari ed  operativi e delle strutture di cui l'Ente o l'associazione dispone;

2. Detti benefici sono corrisposti in due soluzioni:

Il primo 40% a metà  attività dietro presentazione di documentazione (fatture, ricevute o altri documenti per le spese) , il rimanente 60% a conclusione dell’attività programmata ed  a presentazione di rendiconto delle spese sostenute corredato da pezze giustificative in originale o in copia. autenticata nonchè da dichiarazione di responsabilità attestante le entrate dell’ Ente o Associazione.

 

ART. 5

Manifestazioni culturali o sportive

 

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura e dello sport possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno un mese prima della data fissata per 1' effettuazione, salvo per le attività non programmata  in precedenza o del tutto eccezionali.

2. Il contributo non può mai essere superiore al 60% dei costi presunti e 1' erogazione da. contenersi nella percentuale prefissata viene erogata solamente sulla base della documentazione  da  presentarsi a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

3. I contributi straordinari possono essere concessi anche a persone a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione  di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalítà programmate del Comune.

 

ART.6

Associazioni Sportive

 

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive possono essere elargite solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche e favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

2. La procedura da seguire è a seconda dei casi quella indicata all'art.4 o all'art.5, con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

3. La ripartizione dei fondi disponibili si effettua alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che l'associazione dovrà fornire ai sensi dell'art. 5.

4. Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

5. Tutte le iniziative intraprese dal Comune saranno re volate con appositi atto.

 

 

ART. 7

Enti ed Associazioni religiose

 

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al  precedente  art.5 possono essere erogati contributi diretti alla ristrutturazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socio-educativo e di aggregazioni giovanili.

2. I criteri da eseguire sono legati alla rilevanza delle iniziative ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale,nonché all’entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1°.

 

ART. 8

Associazioni Culturali e Teatrali

 

1. I contributi a sostegno delle associazioni culturali e teatrali possono essere elargiti a quelle che promuovono attività culturali,  teatrali, di valorizzazione del patrimonio artistico, storico, monumentale nonché  di valorizzazione dei contenitori culturali.

2. Le Associazioni predette dovranno  essere legalmente costituite  e devono presentare un programma per l'anno successivo en¬tro i termini stabiliti da questo regolamento all’art.4.

 

ART.9

Associazioni Musicali

 

1.I contributi a sostegno delle associazioni musicali possono essere elargite a quelle associazioni che promuovono attività a favore dell’educazione musicale.

2.la procedura da eseguire è, a seconda dei casi, quella individuata dall’art.4 o dall’art.5, con l’avvertenza, che nella domanda,dovrà essere indicato il numero complessivo dei giovani e giovanissimi allievi.

3.La ripartizione dei fondi disponibili si effettua sulla base dei dati a consuntivo che le Associazioni dovranno fornire ai sensi dell art. 5 del presente regolamento.

4.Tutte le iniziative intraprese dal Comune saranno regolate con apposito atto.

 

CAPO III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

 

ART. 10

Campo di applicazione

 

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:

a) Consigli di Circolo,anche con una quota fissa,uguale per tutti,ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato per il funzionamento degli organi Collegiali e delle Direzioni Didattiche.

b) Consigli d'Istituto delle Scuole Medie Superiori Statali e non Statali per l'assegnazione di buoni - libro a studenti residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore ai limiti di legge per l'esenzione ticket. A tali Consigli possono essere concessi contributi per gli stessi fini indicati alla lettera a).

c) Scuole Materne. I contributi ragguagliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentata richiesta.

d)Famiglie di alunni disabili, residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore ai limiti di legge per l'esenzione ticket.

2. I destinatari dei contributi, comprese le famiglie di cui alla lett. d),dovranno,entro il mese di Luglio di ogni anno,rendere il conto della gestione dei contributi.

3. In particolare i destinatari dei contributi di cui alla lett.b) dovranno accertare ai fini di cui al comma 2, i redditi delle famiglie,tenendo conto che i limiti di reddito ivi indicati possono essere adeguati,per gli anni scolastici successivi,in rapporto alle variazioni dell'indice I.S.T.A.T. del costo della vita.Tale norma di adeguamento può essere applicata anche ai redditi delle famiglie di cui alla lett. d).

 

 

 

CAPO IV

 

BENEFICI ASSISTENZIALI

 

ART. 11

 

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari nonchè l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere nel settore socio - assistenziale soggiace ai criteri e alle modalità previste dalle leggi regionali nr. 68/81,87/81,16/86,22/86, nonchè dalle norme  contenute nelle altre leggi Statali e Regionali e nei regolamenti in materia socio - assistenziale.

 

CAPO V

 

PATROCINIO ED USO DEI BENI COMUNALI

 

ART. 12

Patrocinio comunale

 

1. Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni,consentite dalla legge,in materia di pubbliche affissioni.

2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale  risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata,le finalità della stessa,la sua attinenza ai compiti

dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

3.Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino e concesso dal Sindaco e dall'Ass.re delegato previa

valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

a)attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amm.ne Comunale;

b)rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;

c)assenza di fini di lucro;

4. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura:"CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NARO.

 

ART. 13

Concessione in uso dei beni comunali

 

1.L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art..4, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alla reale disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati,da presentarsi almeno 15 giorni prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici

4. L' uso può essere consentito e titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta Comunale.

 

 

ART. 14

Convenzioni e sponsorizzazioni

 

1. Le Associazioni culturali, teatrali, musicali e le Società sportive possono stipulare con il Comune convenzioni al fine di provvedere ad una adeguata gestione di centri, impianti etc.;

2. Esse possono altresì ottenere sponsorizzazioni facendosi carico degli oneri pubblicitari sia in relazione a singole manifestazioni sia per l'intera stagione agonistica.

3. Tali convenzioni dovranno essere approvate con apposita delibera della Giunta Municipale.

 

ART. 15

Organizzazione diretta di manifestazioni

 

1.Oltre a concedere il patrocinio di cui all'art.16 il Comune di Naro organizza direttamente manifestazioni culturali, turistiche, sportive, folcloristiche e religiose, purchè dirette al conseguimento del pubblico interesse e nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie esistenti.

2.In sede di riparto dei fondi assegnati dalla Regione ex  l.r. 1/79, il C.C. provvede a programmare ed allocare nei vari capitoli di bilancio anche le somme per le suddette manifestazioni.

3.La Giunta Municipale, per le manifestazioni previste dal primo comma,stila un programma ed approva il relativo preventivo di massima, prevedendo anche l'eventuale affidamento a trattativa privata - previa congrua motivazione - di determinati servizi,prestazioni od iniziative inserite nel programma.

4. Quanto previsto dal comma precedente viene deliberato in un unico atto amministrativo.

5. Ai pagamenti necessari si provvederà con successivo atto previa l'acquisizione delle fatture e delle pezze giustificative delle spese.

 

ART. 16

Norma di rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.