LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
COMUNICA
che, avendo in carico i ruoli inviati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, in quanto riferiti a
importi a residui precedenti al 31/12/2019, limite temporale di competenza di questa OSL,
CON DELIBERAZIONE N. 24 DEL 27.01.2023
HA DELIBERATO IL DINIEGO DELLO STRALCIO PARZIALE Al SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 227 -
229, LEGGE N. 197/2022 al fine di non applicare l'annullamento "parziale" automatico per i
carichi di importo residuo al 1 ° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1 °
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora e non anche delle somme dovute a titolo di
capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica, interamente dovute, come
disposto dalla legge di Bilancio 2023.
L'adozione da parte della Commissione Straordinaria di liquidazione della delibera di diniego
allo "stralcio parziale" consente, comunque, al debitore di ottenere i medesimi benefici, in
termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso L'ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI CARICHI affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022, disciplinata dal comma 231 che richiede il pagamento della quota capitale, oltre che
delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive.
Q
Conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo
importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate
da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.